Iperammortamento – Legge di Bilancio 2026

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FINALITÀ

La norma prevede, ai fini fiscali, una maggiorazione del costo di acquisto con l’aliquota massima del 180% subordinatamente ai beni nuovi prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.

BENEFICIARI

Possono accedere all’iper-ammortamento i soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali.

PROGETTI/SPESE AMMISSIBILI

L’agevolazione è riconosciuta per gli investimenti in:

A) beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati IV e V annessi alla  legge di bilancio 2026 (sostituiscono gli allegati A e B di industria 4.0), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;

B) beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito,con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.

I beni devono essere prodotti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo.   Il costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è maggiorato nelle misure di cui alle tabelle qui sotto per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

AGEVOLAZIONI

+180% per investimenti fino a 2,5 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 43,2%)

+100% per la quota oltre 2,5 e fino a 10 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 24%)

+50% per la quota oltre 10 e fino a 20 milioni € (beneficio fiscale stimato con IRES al 24%: 12%)

CUMULABILITÀ

Il beneficio è cumulabile con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse nazionali ed europee che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che il sostegno non copra le medesime quote di costo dei singoli investimenti del progetto di innovazione e non porti al superamento del costo sostenuto. La relativa base di calcolo è assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili. La maggiorazione del costo non si applica agli investimenti che beneficiano delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Credito di imposta 4.0 o 5.0).