FINALITÀ
L’incentivo Transizione 5.0 è finalizzato a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese (DL n. 19 del 2/03/2024).
BENEFICIARI
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, di ogni settore e dimensione, che abbiano effettuato investimenti negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici. In alternativa il credito può essere riconosciuto alle ESCo per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente (Legge di bilancio n. 207 30/12/2024).
SPESE AMMISSIBILI
Progetti di innovazione dal 1/01/2024 al 31/12/2025 aventi ad oggetto:
A) Investimenti in beni materiali e immateriali nuovi 4.0 di cui agli allegati A e B (Legge 11 dicembre 2016, n. 232) che sono interconnessi e che comportano un risparmio energetico rispetto alla struttura produttiva oppure al processo produttivo;
B) Altri beni immateriali come:
-software, sistemi, piattaforme o applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
-software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
C) investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia (gli impianti fotovoltaici ammessi devono essere prodotti in UE e comprendere moduli con efficienza pari al 21,5% (a), 23,5% (b) oppure 24% (c));
D) spese per la formazione del personale finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al punto a e c.
CUMULABILITÀ
Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi:
-a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto;
–non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.
Il credito d’imposta non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta 4.0 (legge 30 dicembre 2020, n. 178 e seguenti) ma è cumulabile con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica (Legge di bilancio n. 207 30/12/2024) e con altre agevolazioni previste dell’UE.
COMPENSAZIONE
Una o più quote dopo 10 giorni dalla trasmissione da parte del GSE all’Agenzia delle Entrate entro il 31/12/2025 mediante F24, mentre l’ammontare non ancora utilizzato in 5 quote annuali di pari importo.
AGEVOLAZIONI


